Molti pensano che esiste un solo tipo di usufrutto, come istituto giuridico caratteristico di chi acquista in nuda proprietà.
Ma in realtà, poiché le esigenze dell’usufruttuario sovente sono diverse, la disciplina ha introdotto diverse fattispecie di tale diritto reale.
L’usufrutto, infatti, è definibile come un diritto reale parziario che consiste nel potere di usare e godere dell’immobile, nel rispetto delle condizioni previste e della destinazione del medesimo.
Ne deriva che l’usufruttuario ha il possesso dell’immobile mentre il nudo proprietario ne è proprietario e ne potrà godere solo al momento del cessato usufrutto.
Nello specifico, però bisogna precisare le varie figure di questo diritto, poiché la legge ne prevede particolari tipologie.
Quanto all’usufrutto c.d. congiuntivo, esso ricorre laddove suddetto ius venga attribuito a più soggetti congiuntamente, anche con la previsione di un vero e proprio diritto di accrescimento in favore del contitolare rimasto in vita.
Tale fattispecie, la quale impedisce la consolidazione immediata dell’usufrutto con la nuda proprietà, viene pacificamente ritenuta compatibile con la natura provvisoria e temporanea dell’istituto, e dunque ammissibile, a condizione tuttavia che siffatto diritto di accrescimento a favore del contitolare rimasto in vita sia previsto in modo inequivoco – anche se implicitamente – dalla concorde volontà delle parti quale risultante dall’atto costitutivo: sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione con una sentenza del 2011 (Cass., Civ. Sez., II, 17/11/2011, n. 24108).
Diversa è la soluzione con riferimento all’usufrutto successivo, che si ha nel caso in cui il medesimo venga attribuito a più soggetti in via successiva a fronte della dipartita del titolare precedente.
Si pensi all’usufrutto costituito in favore di Caio con l’espressa previsione che, alla sua morte lo stesso passerà a Sempronio.
E’ bene ricordare, infine, che l’usufrutto successivo è espressamente vietato se costituito per testamento (art. 698 c.c.) o per atto di liberalità (art. 795 c.c.), con la conseguenza che, in ipotesi siffatte, resterà valido ed efficace il solo diritto reale attribuito al primo dei beneficiari e per la sola durata della vita di questi.
Qualora vogliate approfondire maggiormente l’argomento o avere ulteriori delucidazioni per una valutazione dell’immobile potete rivolgervi alla dott.ssa Valeria Lazzaroni.